Secondo l’ultimo comma dell’art. 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406 il superamento dell’esame consente l’iscrizione nell’ambito del distretto della Corte d’Appello presso la quale l’esame è stato sostenuto. La norma regola unicamente il caso della prima iscrizione nella sua precisa e chiara dizione letterale e non consente interpretazioni diverse da quelle risultanti, in modo univoco e preciso, dalla lettura del testo stesso, secondo il suo valore semantico.
Nella fattispecie è stata pertanto respinta l’istanza di iscrizione nell’Albo degli avvocati e procuratori di Pisa, presentata da una procuratrice che aveva sostenuto l’esame di procuratore presso la Corte d’Appello di Catanzaro. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pisa, 17 febbraio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), decisione del 1° marzo 1989, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 01 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 17 Febbraio 1988
0 Comment