L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della condotta medesima. Deve pertanto dirsi mai avvenuta, ad onta delle numerose sollecitazioni, la cessazione del contegno del professionista che, in qualità di curatore fallimentare, ometta i rendiconti delle relative procedure, non provveda alla restituzione di documentazione e di depositi giudiziari e sottragga altresì una somma di denaro destinata al legale di una delle procedure concorsuali, così realizzando un illecito a carattere continuativo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 04 Giugno 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Marzo 2007
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