Avvocato – Procedimento disciplinare – Eccessiva durata – Responsabilità – Irrilevanza

Salvi gli effetti della prescrizione estintiva, l’eventuale eccessiva durata del procedimento disciplinare non può mai avere come effetto di sottrarre l’incolpato alla responsabilità che discende dalla violazione delle norme deontologiche, ancorchè la violazione accertata si sia verificata quando l’incolpato era praticante e la concreta esecuzione della sanzione disciplinare inflitta avvenga quando lo stesso sia divenuto avvocato, risultando così maggiormente afflittiva in considerazione del maggior impegno e visibilità della vita professionale dell’incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 9 gennaio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BULGARELLI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 04 Giugno 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 09 Gennaio 2008
Giurisprudenza CNF

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