In difetto di specifiche previsioni, la convocazione dei membri del C.d.O. non è disciplinata dall’art. 46 del r.d. n. 37/34 (che riguarda le comunicazioni a soggetti diversi dai membri del Collegio, quali l’incolpato o i testimoni), ma è libera nelle forme e nei mezzi di trasmissione, purchè sia adottata con mezzi idonei al raggiungimento dello scopo. Deve pertanto ritenersi rituale la convocazione avvenuta, come nella specie, a mezzo fax e ricevuta da tutti i componenti il Consiglio. (Rigetta i ricorsi avverso decisioni C.d.O. di Firenze, 11 ottobre 2006 e 6 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 4 giugno 2009, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Giugno 2007
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