Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Contegno processuale del ricorrente – Sanzione – Adeguatezza

In presenza di un contegno processuale dell’incolpato che, ammettendo la propria responsabilità disciplinare per aver attestato falsamente l’autenticità delle firme apposte nella procura, chieda per il tramite del ricorso di valutare unicamente la sanzione disciplinare – avendo nella specie riguardo alla mancanza dello scopo di lucro ed al consenso ricevuto dalla propria assistita – senza muovere alcuna censura in ordine al provvedimento assunto dall’Ordine territoriale, l’irrogata sanzione disciplinare di quattro mesi di sospensione dall’esercizio della professione deve ritenersi ingiustificata ed inadeguata, con conseguente ragionevole riduzione a due mesi di sospensione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 4 ottobre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. D’INNELLA), sentenza del 4 giugno 2009, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 18 Maggio 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 04 Ottobre 2007
Giurisprudenza CNF

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