Il professionista che, ricevuto incarico professionale di proporre ricorso al TAR, non vi provveda, pur avendo ottenuto una somma a titolo di fondo spese e che, ricevuto incarico professionale di promuovere procedura di sfratto per morosità, non vi ottemperi e non ne informi il cliente nonostante i reiterati solleciti ricevuti, e non restituisca i documenti più volte richiestigli, si rende responsabile di condotta contraria al principio di correttezza, lealtà e diligenza nell’esercizio della professione e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro. (Rigetta ricorso contro Consiglio Ordine Roma, 19 novembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. PASSINO), decisione del 1° marzo 1989, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 01 Marzo 1989 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Novembre 1987 (sospensione)
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