Deve ritenersi deontologicamente rilevante il contegno del professionista che utilizzi nel proprio atto difensivo un linguaggio sconveniente ed offensivo nei confronti del collega – peraltro più giovane – e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che deve sempre contraddistinguere colui che esercita la professione forense (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto che l’utilizzo delle frasi offensive oggetto di censura deve ritenersi aggravato dalla circostanza che le stesse sono contenute nell’atto di citazione notificato alla parte assistita, la quale ne ha appreso il contenuto ancor prima del collega interessato dalle espressioni offensive). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 15 maggio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 18 maggio 2009, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 18 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 15 Maggio 2007
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