L’avvocato ha il dovere di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico o commerciale, indipendentemente dal fine, pur altruistico, che lo stesso intenda così perseguire. Tale divieto è invero diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, atteso che soltanto l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi del cliente garantisce la difesa tecnica più valida, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 28 dicembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 18 maggio 2009, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 18 Maggio 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 28 Dicembre 2008
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