Il mancato pagamento dei debiti contratti dal professionista, nei cui confronti risulti pendente un consistente numero di procedure esecutive mobiliari costituisce violazione del prestigio, della dignità e del decoro della professione, tale fatto compromettendo la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 dicembre 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 04 Maggio 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 20 Dicembre 2005
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