La fase preliminare che si svolge dinanzi al C.d.O., una volta che sia pervenuto un esposto e prima che si addivenga all’apertura del procedimento disciplinare, ha natura ricognitiva ed informativa ed ad essa non si applicano pertanto le garanzie procedimentali. Deve pertanto escludersi la nullità della decisione per il fatto dell’audizione dell’esponente in assenza dell’incolpato, e senza che questi ne avesse ricevuto notizia, nella fase che ha preceduto l’apertura del procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 5 dicembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 04 Maggio 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 05 Dicembre 2006
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