Pone in essere un comportamento contrario ali principi di correttezza, dignità e decoro professionale, con grave vulnerazione del prestigio personale e dell’avvocatura intera, il professionista che, al fine di impedire la conoscenza della presentazione di una istanza al giudice, alteri nell’atto il nominativo delle parti, anche in riferimento al rapporto con gli uffici addetti alla ricezione degli atti ed alla loro registrazione nonché dei magistrati ai quali l’atto stesso è destinato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 04 Maggio 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Dicembre 2006
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