Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Pattuizione del compenso – Importo superiore a quello previsto dalla tariffa – Richiesta di pagamento – Illecito deontologico – Non sussiste – Revoca della sanzione.

Il compenso spettante al professionista deve essere determinato in base alle tariffe ed adeguato all’importanza dell’opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito.
L’art. 2233 c.c. pone infatti una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso per prestazioni professionali, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e poi, in ordine successivo, e solo in mancanza di convenzione, alle tariffe.
Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense, ritenuto raggiunto un valido e chiaro accordo fra le parti circa il compenso dovuto al professionista, ha prosciolto quest’ultimo dall’addebito di aver richiesto una somma per prestazioni professionali di gran lunga superiore a quella prevista dalla tariffa forense e, di conseguenza, ha revocato la sanzione della censura inflittagli dal Consiglio dell’Ordine. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, e revoca sanzione disciplinare, 9 febbraio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. Di PALMA), decisione del 1° marzo 1989, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 01 Marzo 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Febbraio 1987
Giurisprudenza CNF

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