Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti e con i terzi – Appropriazione indebita aggravata – Assegni a vuoto – Illeciti deontologici – Cancellazione dall’Albo.

Il professionista che si renda responsabile di appropriazione indebita aggravata e di emissione di assegni a vuoto tiene una condotta gravemente contraria ai doveri di probità, lealtà e correttezza, venendo in tal modo a ledere non solo la propria dignità professionale, ma anche il prestigio dell’intera classe forense.
Nella fattispecie, in considerazione del fatto che, nelle more dell’impugnazione, il professionista si era effettivamente adoperato per provvedere alle restituzioni ed al ristoro dei danni causati alle parti lese, il Consiglio nazionale forense ha mitigato la sanzione inflitta dal Consiglio dell’Ordine, applicando la sola cancellazione, anziché la radiazione, dall’Albo professionale. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 16 ottobre 1986).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. LANDRISCINA), decisione del 1° marzo 1989, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 01 Marzo 1989 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 16 Ottobre 1986 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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