Attesa la rigida previsione ex art. 51 L.P. dei requisiti formali di validità della pronuncia disciplinare del Consiglio dell’Ordine, l’omessa sottoscrizione da parte del Consigliere Segretario determina la nullità insanabile del provvedimento. Le due sottoscrizioni del Presidente e del Segretario, invero, costituiscono requisiti essenziali della decisione, sicché la mancanza anche di una sola di queste incide sull’autenticità dello svolgimento del processo e della sua conclusione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 10 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALLORIO), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 229
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 30 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 10 Luglio 2007
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