Gli atti impugnabili innanzi al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i provvedimenti disciplinari, quelli elettorali ed i conflitti di competenza. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il C.O.A. abbia rifiutato l’esenzione del ricorrente dalla formazione professionale continua poiché proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 27 febbraio 2008)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 29 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 27 Febbraio 2008
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