Il professionista che falsifica la firma del proprio cliente su atti di causa, e successivamente provvede alle relative autenticazioni, tiene un comportamento contrario al decoro ed alla dignità professionale, commettendo un illecito disciplinare, oltre che penale, e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 31 maggio 1980).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PASSINO), decisione del 26 gennaio 1989, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 26 Gennaio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 31 Maggio 1980
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