Ancorché pronunciata “in incertam personam”, la portata sicuramente ingiuriosa e offensiva o quanto meno provocatoria della frase utilizzata dal professionista viola, se provata, sia l’art. 5 del Codice Deontologico Forense, che impone all’avvocato il rispetto dei doveri di dignità, probità e decoro, sia l’art. 20 del medesimo Codice, che vieta l’uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 28 dicembre 2007)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 29 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 28 Dicembre 2007
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