Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità, probità e decoro – Espressioni sconvenienti e offensive – Frase ingiuriosa pronunciata in incertam personam – Illecito deontologico – Sussistenza

Ancorché pronunciata “in incertam personam”, la portata sicuramente ingiuriosa e offensiva o quanto meno provocatoria della frase utilizzata dal professionista viola, se provata, sia l’art. 5 del Codice Deontologico Forense, che impone all’avvocato il rispetto dei doveri di dignità, probità e decoro, sia l’art. 20 del medesimo Codice, che vieta l’uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 28 dicembre 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. Bulgarelli), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 221

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 29 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 28 Dicembre 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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