Deve ritenersi deontologicamente rilevante, poiché violativa dei doveri di correttezza e riservatezza, la condotta del professionista che, nell’ambito di una vertenza di licenziamento, recapiti a mezzo fax una missiva con la quale vengano attribuiti ai destinatari comportamenti sconvenienti in danno della sua cliente ed offensivi del decoro e dell’onore dei primi, così consentendo a terzi, in particolare ai dipendenti della società datrice, di prenderne visione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 29 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Luglio 2007
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