Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di riservatezza – Trasmissione a mezzo fax di contenuti riservati – Illecito deontologico – Sussistenza

Deve ritenersi deontologicamente rilevante, poiché violativa dei doveri di correttezza e riservatezza, la condotta del professionista che, nell’ambito di una vertenza di licenziamento, recapiti a mezzo fax una missiva con la quale vengano attribuiti ai destinatari comportamenti sconvenienti in danno della sua cliente ed offensivi del decoro e dell’onore dei primi, così consentendo a terzi, in particolare ai dipendenti della società datrice, di prenderne visione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 220

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 29 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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