Ai sensi dell’art. 56 co. 4, R.D.L. n°1578/1933, il Giudice abilitato a sospendere l’esecuzione della sentenza resa dal CNF va individuato unicamente nelle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il quale è altresì competente a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso le sentenza del C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso per la sospensione della decisione C.N.F., 22 aprile 2008)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 29 Dicembre 2008 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera n. 2 del 10 Maggio 2007 (sospensione)
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