Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Sospensione – Competenza

Ai sensi dell’art. 56 co. 4, R.D.L. n°1578/1933, il Giudice abilitato a sospendere l’esecuzione della sentenza resa dal CNF va individuato unicamente nelle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il quale è altresì competente a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso le sentenza del C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso per la sospensione della decisione C.N.F., 22 aprile 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 218

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 29 Dicembre 2008 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera n. 2 del 10 Maggio 2007 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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