Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità

Oggetto della impugnativa dinanzi al CNF sono esclusivamente le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e riguardano le sole determinazioni a mezzo delle quali il CdO – il procedimento di primo grado innanzi al quale ha natura amministrativa – risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. Deve pertanto ritenersi inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del CNF, il ricorso avverso la decisione del CdO, che dispone l’archiviazione di un esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 marzo 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 213

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 29 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

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