Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di probità e lealtà. – Dovere di informazione – Violazione – Illecito deontologico

Va affermata la responsabilità disciplinare del professionista che ometta di porre in essere l’attività necessaria per consentire il soddisfacimento delle ragioni dei clienti, lasciando così prescrivere il diritto al risarcimento del danno, si sottragga al dovere di informare i clienti sullo stato della pratica per un periodo di oltre quattro anni ad onta dei ripetuti solleciti e fornisca altresì ai propri assistititi false informazioni circa l’andamento di un giudizio mai promosso, omettendo peraltro di restituire, nonostante le ripetute richieste e la revoca del mandato, i documenti relativi alla pratica (nella specie, il CNF, in conseguenza dell’accertata più ridotta entità della gravità del fatto commesso, ha ritenuta più congrua ed equa la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici, in luogo di quella della cancellazione dell’incolpato dall’Albo degli avvocati inflitta dal COA). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 7 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 210

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 29 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 07 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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