Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5-20 e 22 c.d.f. il professionista che nei confronti della Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 30 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 29 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 30 Novembre 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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