Avvocato – Norme deontologiche – Esercizio funzioni Giudice di Pace innanzi al Tribunale – Medesimo circondario – Incompatibilità – Insussistenza.

Ai sensi dell’art. 8 co. 1 ter, l. n. 347/91, come modificato dall’art. 6 della l. n. 468/99, deve ritenersi legittima la condotta dell’avvocato che eserciti la professione forense innanzi al Tribunale del medesimo circondario presso il quale egli svolga la funzione di Giudice di pace, non potendo essere ravvisata alcuna incompatibilità idonea ad integrare la violazione dell’art. 53 c.d. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 11 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 22 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 11 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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