Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione – Deposizione del denunciante – Insufficienza.

In presenza di un quadro probatorio insufficiente, va esclusa la responsabilità disciplinare dell’incolpata laddove essa sia fondata prevalentemente sulle dichiarazioni dell’esponente, in un contesto del tutto particolare e contraddittorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 11 maggio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 185

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 22 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 11 Maggio 2007
Giurisprudenza CNF

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