Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. non è impugnabile, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello ex art. 50 L. n. 36/34, non anche l’autore dell’esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 23 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 181
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 20 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 23 Luglio 2007
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