La sospensione obbligatoria ad effetti interruttivi permanenti del procedimento disciplinare deve ritenersi sussistente ogni qualvolta ciò sia imposto da espressa norma di legge o la decisione penale si configuri come presupposto logico-giuridico della decisione che deve essere adottata in sede disciplinare. Siffatta ultima ipotesi si configura, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., sia con la sentenza penale irrevocabile di assoluzione sia con la sentenza penale irrevocabile di condanna, le quali hanno entrambe efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 marzo 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 20 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Marzo 2007
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