Il periodo di pratica professionale deve anche servire a dimostrare che il praticante possiede le qualità necessarie per esercitare onorevolmente la professione. Tali qualità chiaramente non possono riconoscersi in una persona che commette un reato (emissione di assegno a vuoto) e che pretende di giustificarsi adducendo di averlo commesso volontariamente, allo scopo di neutralizzare gli effetti dannosi di una truffa asserita come subita (nella fattispecie il praticante procuratore è stato cancellato dal relativo Registro). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PICCINI), decisione del 26 gennaio 1989, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 26 Gennaio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Giugno 1987
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