Deve ritenersi inammissibile, oltre che irrituale ed irricevibile, il ricorso proposto dall’interessato al Consiglio dell’Ordine territoriale per ottenere l’annullamento e la sospensione della delibera di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Abilitati e quindi al CNF avverso la decisione di rigetto del ricorso stesso, atteso che l’Ordinamento professionale non consente l’impugnazione innanzi allo stesso Ordine territoriale che ha assunto il provvedimento, né tampoco la sua sospensione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 7 marzo 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 171
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 19 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 07 Marzo 2008
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