Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Procedimento di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera di sospensione – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Revoca della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine – Rinuncia dell’interessato all’impugnazione – Non luogo a procedere.

Qualora il professionista abbia impugnato avanti il Consiglio nazionale forense il provvedimento disciplinare con cui il Consiglio dell’Ordine lo aveva sospeso dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, e successivamente rinunci all’impugnazione perché nel frattempo la delibera di sospensione è stata revocata, al Consiglio nazionale forense non resta che prendere atto della rinuncia essendo per l’effetto di essa precluso ogni esame del merito. (Dichiarato non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 29 ottobre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. SICILIANO), decisione del 26 gennaio 1989, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 26 Gennaio 1989 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Ottobre 1987
Giurisprudenza CNF

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