La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale. Ne consegue che ai fini della sua applicazione non è necessario che il CdO apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, poiché il Consiglio territoriale deve solo valutare la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 10 marzo 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 17 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 10 Marzo 2008
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