Avvocato – Elezioni forensi – Nomina componenti commissioni d’esame – Incandidabilità assoluta.

L’art. 6 ter del d.l. n. 112/2003, convertito nella l. n. 180/03, disponendo che gli avvocati nominati componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame non possono candidarsi nei rispettivi consigli dell’ordine alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto, ha introdotto una causa di incandidabilità e quindi di inidoneità funzionale assoluta alla carica elettiva, che si applica indifferentemente a quanti abbiano partecipato, anche per breve tempo, a commissioni i cui lavori siano terminati prima dell’elezione ed a coloro che partecipino o abbiano partecipato a commissioni d’esame ancora operative al momento della consultazione elettorale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 30 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VERMIGLIO), sentenza del 24 novembre 2008, n. 153

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 24 Novembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 30 Marzo 2005
Giurisprudenza CNF

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