Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Violazione del dovere di diligenza – Illecito – Sanzione – Misura.

Ferma restando la responsabilità dell’avvocato la cui condotta integri violazione dei doveri di diligenza nell’adempimento del mandato di cui all’art. 8 del c.d.f. e di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, di cui all’art. 41 del c.d.f., la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due inflitta dal COA può essere contenuta in quella dell’avvertimento allorché l’illecito possa ritenersi non particolarmente grave, sia per l’entità della somma consegnata dalla cliente sia perché l’omissione abbia avuto ad oggetto un adempimento fiscale dal quale non è derivato alcun danno alla cliente, se non l’applicazione di una modestissima sanzione (nella specie, il ricorrente non aveva provveduto alla registrazione del decreto ingiuntivo richiesto dalla cliente nonostante quest’ultima avesse corrisposto la relativa somma necessaria per provvedere a tale specifico adempimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 18 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 144

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 27 Ottobre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment