In difetto della prova dell’intenzionalità offensiva, deve ritenersi che l’utilizzo di una espressione disdicevole costituisca semplice esclamazione intercalare, di sicuro cattivo gusto ma non direzionalmente rivolta alla collega, con conseguente esclusione dell’illecito disciplinare derivante dalla violazione del divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 27 Ottobre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Dicembre 2006
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