Viola i doveri deontologici di correttezza e decoro l’avvocato che offra, ai clienti di una società immobiliare destinataria di una proposta di collaborazione continuativa professionale una copertura legale completa con costo del servizio fissato dalla società e da quest’ultima direttamente incassato senza nulla corrispondere all’avvocato, nonché un’analoga copertura legale alla stessa società nel contenzioso con i propri clienti ad un prezzo minimo prestabilito (nella specie, € 1000,00 all’anno), con l’invito a dare massima diffusione e pubblicità ad una tale proposta sottolineandone l’attrattiva di mercato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Crema, 27 aprile 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 27 Ottobre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 27 Aprile 2006
0 Comment