L’incompatibilità sanzionata dell’art. 3 R.D.L. 1578/1933 sussiste sia nel caso di impiego alle dipendenze di ente di diritto pubblico (economico o meno), sia in ipotesi di rapporto’ jalle dipendenze di privati datori di lavoro. Unica eccezione al divieto concerne i professionisti degli uffici legali istituiti presso gli enti di cui al secondo comma della citata norma. Pertanto il dipendente dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari, assunto con rapporto di impiego a tempo indeterminato ed immesso nella pianta organica dell’Ente non può esercitare la professione forense. Né vale, di fronte al chiaro dettato della legge, accertare la natura giuridica di tale ente, perché comunque esso non rientra tra quelli previsti in via eccezionale e tassativa nella disposizione sopra richiamata. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ariano Irpino, 9 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVEN, rel. PASSINO), decisione del 26 gennaio 1989, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 26 Gennaio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ariano Irpino, delibera del 09 Giugno 1987
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