E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione con cui il Consiglio territoriale, in sede di autotutela, revochi una propria precedente delibera con la quale abbia ammesso in via anticipata e provvisoria il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in una procedura da instaurarsi di fronte alla Corte d’Appello, giacché in tal caso, ai sensi dell’art. 126 co. 3 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto, ancorché, nel caso di specie, il ricorrente non sia legittimato a proporre impugnazione dinnanzi al CNF, a mente della legge professionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 22 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 14 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 22 Maggio 2007
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