Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Inadempimento del dovere ex art. 30 c.d.f. – Illecito deontologico.

Pone in essere una condotta gravemente violativa dei doveri di correttezza, probità e colleganza il professionista che, inducendo il collega a ritirare un esposto presentato nei suoi confronti per omesso pagamento di competenze maturate quale procuratore, garantisca il saldo del dovuto con l’invio di un assegno postale non onorato.
L’avvenuto tardivo adempimento del dovere ex art. 30 c.d.f. di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega non elimina il disvalore disciplinare della condotta, ma può soltanto attenuarne le conseguenze. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 6 giugno 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 14 Ottobre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 06 Giugno 2007
Giurisprudenza CNF

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