Il rimedio della restituzione in termini previsto per il procedimento penale è inapplicabile al procedimento disciplinare, in relazione all’art. 50 della legge professionale.
E manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 50 del R.D.L. 1578/1933 per presunta violazione del principio di uguaglianza, in quanto il diritto di difesa dei professionisti forensi è adeguatamente salvaguardato dal termine di venti giorni accordato dalla predetta disposizione, sia perché non esiste nel nostro ordinamento giuridico un criterio unitario per le impugnazioni di provvedimento, amministrativi e giudiziali, restando affidata alla discrezionabilità del legislatore la determinazione del termine più appropriato. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 6 maggio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. FALZEA), decisione del 26 gennaio 1989, n. 17
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 26 Gennaio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 06 Maggio 1987
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