Esercizio attività di agente immobiliare – Violazione del dovere di indipendenza – Sussistenza

L’avvocato che in via continuativa svolga attività commerciali o di mediazione viola sia il dovere di evitare incompatibilità (art. 16 C.D.) sia il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti esterni ex art. 10 C.D. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 30 settembre 2008, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 30 Settembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment