La facoltà dell’avvocato di incassare somme spettanti al cliente non può essere presunta, né ritenuta implicita nella facoltà di transigere e conciliare prevista nella procura alle liti, ma deve risultare in forma espressa, atteso lo specifico contenuto fiduciario che essa implica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 27 novembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 25 Settembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 27 Novembre 2007
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