Nel caso di mandato professionale che importi movimento di capitale (consegna di somme da parte del cliente; introiti nell’interesse dello stesso; esborsi per suo conto, ecc.) incombe al professionista l’onere di tenere specifica contabilità, costantemente aggiornata, con il dovere di esibirla ad ogni richiesta del cliente. L’inosservanza di tale dovere costituisce violazione deontologica sanzionabile disciplinarmente. Tale principio non viene meno neppure qualora il mandato riguardi, come nella fattispecie, situazioni particolarmente complesse elo intrecciate con molteplicità di interessi contrapposti, né qualora i clienti interessati al rendiconto siano numerosi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 26 novembre 1985).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CASALINUOVO), decisione del 10 gennaio 1989, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 10 Gennaio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 26 Novembre 1985
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