La ratio della deroga al regime d’incompatibilità di cui all’art. 3, ult. co., lett. b), della legge n. 36/34 va ricercata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati nella difesa e nel patrocinio degli interessi dei clienti, libertà che nel rapporto di lavoro subordinato del professionista con un ente pubblico sussiste nella misura in cui la sua attività possa essere esplicata in un autonomo e ben distinto ufficio legale dell’ente e sia garantita la stabilità del suo rapporto, ancorché non sia necessario uno specifico concorso pubblico per l’assegnazione a tali uffici.
Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del professionista con l’ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione all’ufficio legale dell’Ente sia liberamente revocabile dall’Autorità amministrativa che l’ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte.
Deve ritenersi integrato il requisito della stabilità, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., allorché il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente pubblico che disciplini altresì il servizio di Avvocatura, preveda che i funzionari avvocati possono essere destinati ad altro servizio soltanto per eccezionali e motivate esigenze di servizio alle quali non possa farsi fronte con altro personale interno. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 settembre 2008, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 23 Settembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 28 Marzo 2007
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