Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Titolo professionale conseguito in altro Paese comunitario – Riconoscimento.

Il superamento della prova attitudinale prevista e regolata dall’art. 6 co. 2 del D.lgs. n. 115/92, costituisce l’insostituibile presupposto e l’ineludibile condizione per potere esercitare la professione forense in Italia. Va pertanto iscritto nell’Albo degli Avvocati il richiedente che, conseguito il titolo professionale nel proprio paese di origine (nella specie, il titolo spagnolo di “Abogado” rilasciato dall’“Ilustre Collegio de Abogados de Madrid”), abbia non soltanto ottenuto il decreto di riconoscimento del titolo comunitario valido ai fini dell’accesso e dell’esercizio della professione forense in Italia, ma abbia altresì affrontato e superato la prova, completando così tutte le scansioni procedimentali previste dalla legge. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 8 maggio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DE GIORGI), sentenza del 16 luglio 2008, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 16 Luglio 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 08 Maggio 2007
Giurisprudenza CNF

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