Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Requisiti – Staffista Segretario generale – Esclusione.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dell’avvocato addetto agli uffici legali d’enti pubblici è necessario che presso l’ente esista un ufficio legale costituente un’entità organica autonoma nell’ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica, che gli addetti si occupino, con libertà ed autonomia, delle funzioni di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo in posizione d’indipendenza e con esclusione da ogni attività di gestione e che i medesimi esercitino, nell’interesse dell’ente, soltanto l’attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria.
Deve ritenersi incompatibile il simultaneo svolgimento, sia pure in via temporanea, di attività legale e di attività certamente amministrativa in staff al Segretario generale, difettando il requisito di esclusività che, assicurando l’autonomia della funzione, ne garantisce l’indipendenza preservandola da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa a tutela della funzione sociale dell’avvocato, anche nel caso del suo servizio a favore degli interessi pubblici dell’ente d’appartenenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 2 agosto 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 16 luglio 2008, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 16 Luglio 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera del 02 Agosto 2007
Giurisprudenza CNF

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