Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Intervista giornalistica – Illecito deontologico – Sussistenza

Viola gli artt. 17 e 18, co. II, del codice deontologico forense, il professionista che, nel rilasciare un’intervista ad un settimanale locale con riguardo alla nota vicenda della vendita dei bond argentini, ne asserisca le presunte irregolarità, ne indichi i necessari rimedi (consistenti nell’agire nei confronti di banche e intermediari finanziari per ottenere l’annullamento dei contratti e la restituzione del denaro) e suggerisca a tale scopo di rivolgersi ad un’associazione di consumatori (Adusbef) della quale essi stessi ne siano rappresentanti, dovendosi ravvisare in una siffatta condotta sia il perseguimento di fini pubblicitari, sia l’offerta di servizi professionali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 17 dicembre 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 3 luglio 2008, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 03 Luglio 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 17 Dicembre 2003
Giurisprudenza CNF

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