L’art. 37, canone II, c.d.f., nell’enunciare la regola per cui l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale sussiste anche se le parti in conflitto si rivolgano ad avvocati diversi che, pur non essendo partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all’esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene giuridico non solo dell’indipendenza effettiva dell’avvocato, ma anche dell’apparenza di essa.
In caso di conflitto di interessi relativo a diritti disponibili, l’accettazione della parte non è idonea a scriminare il comportamento del professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 11 ottobre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 9 giugno 2008, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 09 Giugno 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 11 Ottobre 2006
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