Posto che, ai sensi dell’art. 41, canone I, c.d.f., l’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza quando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari a quattro e tre mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare il suddetto illecito deontologico. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 22 novembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 9 giugno 2008, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 09 Giugno 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 22 Novembre 2006
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