Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del CNF, va affermata l’assoluta incompatibilità del dipendente della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri con la professione di avvocato e la pratica legale, quest’ultima necessaria ed indefettibile attività prodromica e formativa per l’esercizio della professione forense (nella specie, il CNF ha ritenuto che la qualifica di pubblico ufficiale ed il connesso dovere ex art. 361 c.p. di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notizia criminis si pone evidentemente agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti l’avvocato ed il praticante, profili di incompatibilità dovendosi inoltre rinvenire nella subordinazione gerarchica – cui il dipendente dell’Arma dei Carabinieri è sottoposto -, che si pone in contrasto con l’indipendenza necessaria allo svolgimento dell’attività forense). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 22 maggio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 09 Giugno 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 22 Maggio 2007
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