La concessione del termine a difesa non inferiore a dieci giorni, ancorché debba essere intesa quale condizione essenziale per la legittimità del procedimento di cancellazione (nella specie, dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati), può non essere ritenuta necessaria allorquando l’iscritto abbia avuto comunque possibilità di difendersi dagli addebiti comparendo innanzi al Consiglio ed astenendosi dal richiedere termine a difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 22 maggio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 09 Giugno 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 09 Giugno 2008
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