La richiesta di un compenso non dovuto è inidonea di per sé ad integrare la fattispecie deontologicamente rilevante consistente nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo, poiché quest’ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (nella specie, il CNF ha ritenuto affetta da inesistenza o illogicità la motivazione con cui il Consiglio territoriale si era limitato puramente e semplicemente a dire che l’incolpato aveva richiesto il pagamento anche dei diritti collegati ad un’attività per la quale essi non erano dovuti). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 4 maggio 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 9 giugno 2008, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 09 Giugno 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 04 Maggio 2006
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